Segnalazione & Denuncia

Azioni Legali per tutelare i minori da abusi, maltrattamento, violenze.

 

SEGNALAZIONE E DENUCIA
 
Raccolta la rivelazione valutando eventuali dubbi di veridicità, l’ adulto deve segnalare l’ accaduto. Questo è il primo intervento serio che interrompe l’ abuso verso il minore. Il momento più delicato è quindi la gestione della rivelazione da parte di chi è stato scelto. Una situazione di abuso può emergere o in forma esplicita ( rivelazione diretta), quando il minore confida la propria situazione traumatica ad una persona a lui vicina, oppure in forma implicita (rivelazione mascherata) attraverso indicatori comportamentali. In particolare si possono distinguere casi in cui lo stesso minore racconta al proprio interlocutore fatti che, se veri, costituiscono senza ombra di dubbio ipotesi di abuso sessuale nei suoi confronti, e casi in cui la vittima o descrive situazioni di maltrattamento che solitamente costituiscono la premessa di un abuso o tiene comportamenti che fanno sorgere un fondato sospetto.
 
La notitia criminis può derivare:
 
1) dalla ricezione da parte del pubblico ministero o della polizia giudiziaria della rivelazione (descrizione de fatto verbalizzata e sottoscritta) del reato da parte della vittima o di terzi, che costituisce quindi una denuncia
 
2) da un’ iniziativa diretta da parte di tali organi comunque venuti a conoscenza del fatto mediante una segnalazione ossia una comunicazione di fatti penalmente rilevanti.
 
Alcune categorie di soggetti, i “pubblici ufficiali” (ad esempio in ambito scolastico i dirigenti scolastici , gli insegnanti), gli incaricati di un pubblico servizio ( i bidelli), o gli operatori sanitari, hanno l’ obbligo giuridico di segnalare tempestivamente all’ Autorità Giudiziaria i fatti costituenti reato di cui abbiano avuto notizia o ne siano venuti a conoscenza. Si è quindi in presenza di un atto obbligatorio che espone a precise responsabilità, anche penali, in caso di omissione. L’ art. 331 c.p.p. prevede l’ obbligo di denuncia per il pubblico ufficiale e l’ incaricato di un pubblico servizio per i reati procedibili d’ ufficio. Sono infatti perseguibili d’ ufficio i reati di maltrattamenti in famiglia, abuso di mezzi di correzione e i più significativi tra i delitti sessuali compiuti in danno di minori. Negli altri casi i reati sessuali sono procedibili a querela, ossia su richiesta della persona danneggiata, da presentarsi entro sei mesi dal fatto. Se si tratta di un minorenne che non ha compiuto almeno quattordici anni deve provvedere chi esercita la potestà; se invece il minorenne ha più di quattordici anni può presentare personalmente la querela oppure, nonostante ogni sua contraria volontà, può presentarla chi esercita su di lui la potestà.
 
La presenza di queste condizione e/o circostanze può non essere facilmente identificabile al momento della denuncia; quindi per realizzare un’ effettiva tutela del minore sarebbe opportuno che i soggetti obbligati effettuassero sempre la denuncia, lasciando al magistrato ogni valutazione sulla sussistenza o meno delle condizioni di procedibilità. La notizia di reato può anche essere “de relato”, vale a dire quando una persona riferisce al pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio, non quanto visto o subito, ma quanto appreso da altra persona. In tali casi, il fatto di invitare la fonte diretta a presentare denuncia non esime dall’ obbligo della stessa.
Il privato cittadino, invece, non “deve” ma “può” segnalare la situazione sempre nel caso in cui il reato sia perseguibile d’ ufficio. La segnalazione può anche essere fatta in forma anonima, purchè le notizie inviate all’ Autorità Giudiziaria siano sufficientemente dettagliate e permettano l’ individuazione del minore maltrattato e del suo contesto. Il fatto denunciato non verrà però iscritto come notizia di reato, ma verrà inserito nel Registro Anonimi e il PM incaricato disporrà le opportune indagini attraverso la Polizia Giudiziaria per accertare la fondatezza delle notizie trasmesse.
 
 
LE AUTORITA’ COMPETENTI A CUI RIVOLGERSI
 
La segnalazione e/o denucia può essere fatta e/o presentata:
1) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
2) all’ Ufficio Minori della Questura *
3) al Tribunale per i Minorenni
4) presso qualsiasi comando dei Carabinieri
Sarebbe comunque opportuno che in ogni caso la denuncia venga effettuata sia presso il Tribunale ordinario (procura) sia presso quello per i minorenni perché questo provveda all’ assunzione dei necessari provvedimenti urgenti a tutela del minore.
 
IL RUOLO DELLA POLIZIA DI STATO
 
Presso ogni Questura, nell’ ambito della Polizia Anticrimine, è presente l’ Ufficio Minori. Nato nel 1996 come pronto soccorso per i problemi degli adolescenti e delle famiglie in difficoltà, l’ attuale obiettivo non è solo quello di tenere sotto controllo la delinquenza ma anche e soprattutto di prevenire gli abusi e gli abbandoni di minori e recuperare i loro diritti. L’ Ufficio Minori è composto da Ispettori della Polizia di Stato professionalmente preparati al contatto con i minori e le famiglie in situazioni difficili. Collaborano con loro assistenti sociali, neuropsichiatri infantili, psicologi, pediatri, medici ed associazioni di volontariato. Il personale qualificato dell’ Ufficio Minori dispone di un metodo operativo appropriato e di una forte interazione con altre Istituzioni: non svolge infatti soltanto compiti tipici di un ufficio di Polizia, ma è anche un punto di riferimento per le associazioni, gli enti morali, gli uffici sanitari ed assistenziali impegnati sui temi del disagio minorile. Nel corso degli anni la Polizia di Stato si è fatta promotrice di numerose iniziative, grazie anche alla costituzione di Uffici Minori, che hanno portato alla stipula di importanti protocolli di intesa tra le questure, le province, i comuni, i tribunali per i minorenni. L’ esigenza di controllare in maniera puntuale l’ andamento degli abusi sessuali nei confronti dei minori e l’ inadeguatezza delle banche dati preesistenti, hanno indotto a realizzare, presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale, un apposito database. In questo vengono inserite tutte le notizie riguardanti il soggetto vittima del reato (età, sesso, rapporto con l’ autore) contenute nelle segnalazioni provenienti quotidianamente dagli uffici delle forze di polizia presenti sul territorio ed in particolare dagli Uffici Minori delle Questure.
 
I SERVIZI SOCIALI E TERRITORIALI
 
La segnalazione di un abuso e/o violenza fa scattare un meccanismo di intervento da parte di vari soggetti: il Tribunale per i Minorenni del luogo ove si trova il bambino delegherà i servizi sociali competenti ad accertare l’ effettiva situazione del minore e della sua famiglia. Mentre la magistratura ordinaria si occupa dell’ accertamento dei fatti costituenti reato e il Tribunale per i minorenni garantisce la protezione del minore da ulteriori comportamenti di violenza, dall’ altra parte i servizi sociali cercano di fornire un sostegno terapeutico al minore abusato e dove è possibile svolgono attività per il recupero tra la vittima ed il genitore non abusante. Quando è necessario intervenire in una difficile situazione familiare, occorre innanzitutto valutare se nei rapporti relazionali tra i componenti della famiglia siano presenti sia fattori di rischio (che possano favorire la violenza), sia elementi protettivi (che invece tendano ad affievolire i primi). Infatti se vi è prevalenza di fattori protettivi, la giusta strategia di intervento è quella di fornire aiuto e sostegno al bambino ed alla sua famiglia; se vi è una compresenza di entrambi i fattori, deve essere protetto il minore e devono essere potenziate le risorse familiari; infine se vi è assenza di fattori protettivi, è necessario fornire una forte protezione e tutela al minore, accompagnata da prescrizioni rivolte alla famiglia. La tutela dei minori non si può limitare all’ ambito penale, né alle misure per fronteggiare l’ emergenza, ma deve abbracciare un intero processo di intervento che abbia al centro l’ interesse della vittima e come scopo la sua sana crescita psicofisica. Proteggere il minore, capire le cause familiari dello sviluppo dell’ abuso e riparare, quando è possibile, le relazioni tra la vittima ed i suoi familiari, costituiscono i momenti cardine del processo di intervento dei servizi sociali. I servizi preposti alla tutela sociale, sanitaria ed educativa del minore sono molteplici. Essi comprendono i consultori familiari pubblici e privati accreditati e le loro articolazioni, i servizi di tutela dei minori gestiti dalle ASL , su delega dei Comuni, o dai Comuni stessi, i servizi sociali, i servizi di neuropsichiatri infantile, i medici pediatri, le strutture di accoglienza dei minori fuori dalla famiglia ecc. Di detti servizi si avvale l’ Autorità giudiziaria sia per l’ accertamento delle condizioni psico-fisiche del minore abusato e/o maltrattato e per definire il quadro socio-sanitario ed educativo dello stesso, degli adulti di riferimento e delle relazioni affettive, sia per un eventuale successivo programma riabilitativo e/o terapeutico a favore del minore stesso.
 
L’ ITER PROCEDURALE
 
Quando la notizia di reato è giunta alla procura, il pubblico ministero incaricato inizia l’ indagine preliminare diretta ad accertare i presupposti di fatto richiesti per il concreto esercizio dell’ azione. Se il caso non viene archiviato ed anzi le indagini preliminari evidenziano sufficienti elementi a carico dell’ inquisito, allora viene promossa l’ azione penale. Fino a quando non viene emessa una sentenza di condanna definitiva, l’ abusante può essere sottoposto a misure restrittive (misure cautelari) solo nel caso in cui sia ritenuto socialmente pericoloso o vi sia il pericolo di una sua fuga. La nuova disciplina dei reati sessuali (legge 66/96) compiuti a danni di minorenni prevede alcuni strumenti di tutela processuale del minore. Si segnala in particolare l’ estensione dell’ istituto dell’ incidente probatorio allorché si renda necessario assumere la testimonianza del minore (verosimilmente la vittima): in tale ipotesi, infatti, l’ incidente probatorio può essere promosso anche in assenza dei requisiti di ammissibilità di cui al primo comma dell’ art. 392 c.p.p. che, si ricorda, sono fondati sulla non rinviabilità al dibattimento dell’ assunzione della prova.
 
Il Pubblico Ministero può chiedere che l’ assunzione della testimonianza possa avvenire anche in luogo diverso dal Tribunale avvalendosi di strutture specializzate o anche presso l’ abitazione dello stesso. La ratio di questa innovazione va individuata nell’ esigenza di rafforzare la tutela della dignità e della riservatezza del minore, evitando che egli sia interrogato nella successiva fase dibattimentale. Ad analoghe esigenze di riservatezza risponde la previsione dell’ art. 15 della legge in esame a norma del quale i procedimenti per i delitti di violenza sessuale a danno di minorenni escludono il pubblico dibattimento.
 
L’ art. 609 decies c.p. contiene una serie di disposizioni volte a tutelare efficacemente le condizioni psicologiche del minore vittima di violenza sessuale, di abusi e di corruzione. In particolare detta norma prevede che il Procuratore della Repubblica del Tribunale Ordinario deve informare il Tribunale per i Minorenni quando si procede per i delitti di cui agli artt. 609 bis. 609 octies e 609 quinquies c.p. commessi in danno di minorenni. In ogni stato e grado del procedimento, il minore è assistito psicologicamente ed affettivamente dal genitore o da altra persona idonea indicata dal minorenne ed ammessa dall’ Autorità Giudiziaria procedente.
 
Il minore è in ogni caso assistito dai servizi minorili dell’ Amministrazione della Giustizia e dai servizi istituiti dagli enti locali. Poiché solo il Tribunale per i Minorenni può assicurare l’ immediata protezione del minore, sarebbe opportuno anticipare sempre la comunicazione del Tribunale ordinario facendo una segnalazione anche al giudice minorile. Al contrario della magistratura ordinaria, infatti, quella minorile ha l’ obbligo di segnalare i casi di abuso sia ai colleghi che operano in ambito penale, sia ai servizi sociali, e svolge un ruolo fondamentale per la tutela dei minori abusati e per l’ aiuto della sua famiglia. In particolare la magistratura minorile ordina gli accertamenti giudiziari, sociali e psicologici necessari per riuscire a comprendere la situazione e per poter così formulare un programma di interventi che abbia come scopo principale la tutela del minore, parallelamente e successivamente all’ azione penale.
 
I PROVVEDIMENTI URGENTI CHE VENGONO EMANATI DALL’ AUTORITA’ GIUDIZIARIA
 
A tal proposito occorre distinguere i provvedimenti conseguenti alla commissione da parte del genitore del reato sessuale in danno al figlio minore e quelli conseguenti alla commissione del reato da parte di persona diversa. Le finalità degli strumenti in esame sono generalmente quelle di porre al riparo, in via temporanea, il minore dal ripetersi di condotte a suo danno, di disporre di un contesto di tipo neutro, al di fuori di intuibili condizionamenti, per poter approfondire la condizione fisica e psicoemotiva del bambino, e quindi, indirettamente agevolare l’ accertamento della responsabilità penale dell’ abusante. Nel caso di abusi intrafamiliari, la comunicazione da parte del Procuratore della Repubblica al Tribunale per i Minorenni è finalizzata all’ adozione, nelle more del procedimento penale, di provvedimenti che comportino vincoli all’ esercizio della potestà genitoriale e che consentano l’ allontanamento del minore o del presunto abusante dalla residenza familiare. All’ esito del procedimento penale, il giudice, in caso di condanna, può applicare ai sensi dell’ art. 609nonies c.p. la pena accessoria della decadenza dalla potestà genitoriale (tale statuizione esula dalle competenze del T.M).
 
Nel caso in cui il presunto abusante sia persona diversa dal genitore, i possibili esiti della comunicazione di cui all’ art. 609 decies c.p. sono diversi a seconda che il minore, a causa di un’ anomala situazione familiare, versi in condizione di disagio, oppure che i fatti evidenzino una condotta irregolare dello stesso. In particolare se il minore versa in condizioni di disagio il Tribunale per i Minorenni può in presenza di una situazione di abbandono del minore, aprire il procedimento previsto dagli artt. 8 e segg. della L. 4.5.83 n. 184 finalizzato alla dichiarazione di adattabilità, e disporre provvedimenti temporanei urgenti nell’ interesse dello stesso. In presenza poi di una situazione che evidenzi una condotta dei genitori (pur non direttamente colpevoli degli abusi subiti dal figlio) comunque pregiudizievole, può essere iniziato d’ ufficio, il procedimento finalizzato alla dichiarazione di decadenza della potestà genitoriale (ar. 330 c.c.). Per i casi meno gravi, quando la condotta di uno o di entrambi i genitori, pur non direttamente colpevoli degli abusi subiti dal figlio, non è tale da dar luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’ art. 330 c.c., ma appare comunque pregiudizievole per il figlio, il Tribunale per i Minorenni potrà, ai sensi dell’ art. 333 c.c., secondo le circostanze, adottare i provvedimenti convenienti nell’ interesse del figlio, disponendone anche l’ allontanamento dalla residenza familiare.
 
Nel caso in cui i fatti oggetto di indagine evidenzino una condotta irregolare del minore, l’ art. 25 R.D.L. 25.07.1934 n. 1404 consente di esperire una procedura amministrativa presso il Tribunale per i Minorenni, all’ esito del quale è possibile, per finalità rieducative, disporre l’ affidamento del minore al servizio sociale minorile oppure l’ inserimento in un istituto minorile.
 
Tra le norme che disciplinano nel nostro ordinamento gli strumenti di tutela dell’ infanzia maltrattata ed abusata, devono annoverarsi quelle contenute nella legge n. 154/01. Quest’ ultima ha in primo luogo introdotto nel codice di procedura penale l’ art. 282 bis che dispone l’ allontanamento del familiare violento dall’ abitazione; con lo stesso provvedimento il Giudice può prescrivere il pagamento di un assegno di mantenimento a favore di coloro che convivono con il soggetto sottoposto a questa misura. Per l’ attivazione di tale misura cautelare valgono i principi generali: la richiesta da parte del PM ed il successivo provvedimento del GIP. La legge n. 154/01 ha introdotto strumenti attivabili dall’ Autorità Giudiziaria Ordinaria Civile, ovvero i cosiddetti ordini di protezione ai quali fanno riferimento gli artt. 342 bis e ter c.c. e 736 bis c.p.c..
 
L’ordine di protezione del Tribunale civile ordinario può contenere oltre alla prescrizione dell’ allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi frequentati dalla vittima, quali la scuola o la residenza di familiari e congiunti. E’ utile sottolineare che la misura dell’ allontanamento dalla casa familiare può essere disposta anche quando questa è di proprietà esclusiva del soggetto allontanato.
 
L’ innovazione non sta tanto nella possibilità di ottenere misure cautelative, del resto già esistenti nel nostro ordinamento (misure cautelari in sede penale), ma nella possibilità di ricorrervi anche quando non si è in una situazione configurabile come reato. La suddetta legge introduce un’ accezione ampia di violenza, che configura tutte le situazioni di grave pregiudizio dell’ integrità fisica e morale, della libertà di un membro familiare, causate da altro componente del nucleo stesso.
 
 
 
FONTI NORMATIVE
 
Convenzioni internazionali:
 
1)         1925 “Dichiarazione dei diritti del fanciullo”
2)         1948 “Dichiarazione universale di diritti dell’ Uomo”
3)         1959 “Dichiarazione dei diritti del fanciullo”
4)         1989 “Convenzione ONU sui diritti del fanciullo”
5)         1996 “Convenzione Europea sull’ esercizio dei diritti dei fanciulli”
 
Normativa Italiana
 
1)         Costituzione (artt. 3-30-31-45)
2)         Codice civile e di procedura civile
3)         Codice penale e di procedura penale:
•          Delitti contro l’ assistenza familiare (artt.570 e segg.)
•          Delitti contro la libertà individuale ( artt. 600 bis e segg.)
•          Delitti con la libertà personale (artt. 609 bis e segg.)
 
Normativa Europea
1) Costituzione europea art. 84
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